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RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PRIMA E DOPO IL CORONAVIRUS.

Ben prima della diffusione del coronavirus, si contavano numerosi i casi in cui il biglietto aereo acquistato non veniva utilizzato e si poneva il quesito dei casi di rimborso del biglietto aereo.

Ed allora, si ha diritto al rimborso del biglietto aereo quando l’acquirente ha rinunciato al viaggio o è stato impossibilitato a viaggiare?

Occorre distinguere tra i singoli casi in quanto il contraente che provi di aver subito un evento/impedimento a volare (o godere di un viaggio) dovrà darne esatta prova.

Ricordiamo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto, negli ultimi anni, un orientamento sicuramente favorevole al consumatore-viaggiatore. Abbiamo, quindi, annoverato casi di rimborsi integrali per: morte di uno dei viaggiatori; meta inospitale e/o irraggiungile .; impossibilità del viaggiatore legata a eventi di congiunti o parenti purché documentabili e molti altri.

Nei suddetti casi, purché provati, il titolare di prenotazione aerea ha diritto al rimborso integrale della somma facendo affidamento sulle norme interne e comunitarie e purché abbia adottato gli opportuni accorgimenti (quando e se ne ha avuto la possibilità!).

In caso contrario, e quindi nel caso in cui non si possa ambire al rimborso integrale della prenotazione, certamente si potranno richiedere al vettore il rimborso delle tasse aeroportuali, Il rimborso deve essere sempre garantito semplicemente perché si tratta di somme versate dal (futuro) passeggero per il volo. Ad esempio, controlli di sicurezza o controllo/imbarco bagaglio.

E’ ovvio che il no show del contraente, obbliga la compagnia a rimborsare la somma.

Molto sembra essere cambiato con la graduale diffusione del coronavirus e con la pubblicazione di una serie di DPCM. Sul tema del rimborso del biglietto aereo, ciò che interessa al viaggiatore è certamente l’art. 28 del dpcm del 2.03.2020 con cui è prevista la richiesta al vettore aereo e l’offerta di quest’ultimo entro 15 giorni di un voucher di pari valore e della durata di un anno ovvero del rimborso integrale. Sin da subito è apparso evidente che la previsione avrebbe scatenato polemiche vista la deroga alle norme comuni ed alle norme comunitarie.

A meno che non si tratti si servizio facente parte di pacchetto turistico, suggeriamo di insistere nel rimborso della somma e non accettare voucher se non di proprio gradimento.

A tal fine suggeriamo di non accettare altra forma di rimborso (alcuni offrono dei voucher) o sottostare a pratiche in danno del consumatore (altri pretendono di imporre limiti quantitativi; termini e discrezionalità sulla rimborsabilità o meno delle tasse).

Quanto detto non si applica per i pacchetti turistici, per i quali è prevista altra ed espressa previsione con lo strumento dei voucher.

Ricordiamo che la nostra banca dati annovera molteplici provvedimenti, giudiziali e non, assunti contro le compagnie aeree che rifiutavano il rimborso delle tasse aereoportuali.

Contattateci e non fatevi imporre alcuna limitazione dei vostri diritti.

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