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Operatori, agenzie, organizzatori di un pacchetto turistico: voucher o rimborso?

La legge di conversione del D.L. 18/2020 ha risolto definitivamente i dubbi relativi che si erano manifestati con l’art. 28 del D.L. 9/2020 in ordine alla facoltatività del voucher: è ormai assodato che la scelta tra rimborso somme e voucher è dunque rimessa all’organizzatore del viaggio.

Ben noti sono gli eventi sviluppatisi in Italia ed in Europa nei mesi di febbraio, marzo ed aprile tali da aver costretto il Governo all’adozione di misure emergenziali che hanno disposto l’assoluto divieto di ogni trasferimento per i cittadini italiani per finalità turistiche.

Con dpcm/D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 il Governo adottava le prime misure emergenziali, poi confermate con successivi D.L., ivi incluso il celeberrimo Decreto “Cura Italia” del 18.03.2020, convertito in legge il 25.04.2020, e i successivi Dpcm del 10 aprile 2020 e Dpcm del 27 aprile 2020.

A causa dei noti eventi relativi alla diffusione del virus Covid-19 (c.d. detto Coronavirus) ed alle misure restrittive adottate dal Governo Italiano e dai vari Paesi Europei, numerosi viaggi venivano interessati da risoluzione contrattuale ex art. 1463 c.c.

Ciò ha innescato un vivace contrasto tra i clienti, aspiranti turisti, che pretendevano la restituzione integrale dei soldi, e gli operatori turistici , che invece proponevano voucher sostitutivi.

E’ proprio tale situazione che ha reso necessario un intervento chiarificatore del legislatore circa il carattere obbligatorio o facoltativo del voucher, le cui modalità di emissione erano regolate dall’art. 28 del D.L. 9/2020, oggi abrogato con l’entrata in vigore della c.d. Legge Cura Italia, che all’art. 88 bis ne ripropone il contenuto seppur con alcune modifiche.

L’art. 88 bis della legge di conversione del D.L. 18/2020 dispone, infatti, che i soggetti interessati che si vedano impossibilitati a partire per cause collegate all’emergenza Coronavirus comunicano al vettore, alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni impeditive entro 30 giorni decorrenti, a seconda delle ipotesi, dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1 ovvero dalla data della prevista partenza.

Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni da tale comunicazione, “procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.

Giova tuttavia precisare che il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

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