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	<title>Studio Legale Turismo</title>
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	<description>Assicuriamo assistenza in tutti i casi in cui hai subito dei disservizi che abbiano rovinato la tua vacanza</description>
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		<title>volo cancellato wizz air sharm- napoli del 6 aprile 2022.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Continua l&#8217;odissea dei passeggeri del volo Wizz Air Sharm- Napoli del 5 aprile 2022 Il volo 4819 di easyjet, Napoli- Olbia 1 aprile 2022 cancellato senza alcuna apparente motivazione, tale da far propendere per un riconoscimento della compensazione pecuniaria di legge quantificata in Euro 400,00....</p>
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<p> Continua l&#8217;odissea dei passeggeri del volo Wizz Air Sharm- Napoli del 5 aprile 2022 Il volo 4819 di easyjet, Napoli- Olbia 1 aprile 2022  cancellato senza alcuna apparente motivazione,  tale da far propendere per un riconoscimento della compensazione pecuniaria di legge quantificata in Euro 400,00. Invero, la rotta rientra tra i casi in cui al singolo passeggero spetterebbe il risarcimento di Euro 400,00 a testa. Ricordiamo che lo stesso risarcimento è escluso nei soli casi in cui ricorrano circostanze straordinarie documentate, con obbligo ed onere della prova a carico del vettore. Al momento nulla risulterebbe comunicato dalla compagnia ungherese. Inoltre, c&#8217;è da considerare che il risarcimento potrebbe ampliarsi sino ad includere le ulteriori spese eventualmente subite dal passeggero a causa della cancellazione del volo; pensiamo a spese di vitto e alloggio oppure spese dimostrabili che giustificano i danni subiti. Infine, c&#8217;è da valutare se la compagnia aerea abbia prestato un&#8217;assistenza a norma di legge, offrendo un volo verso la destinazione finale &#8220;nel minor tempo possibile&#8221; e &#8220;concordato con il passeggero&#8221;.  Ultima considerazione è da farsi per i tour operator e agenzie di viaggi che abbiano assunto la qualifica di organizzatori di pacchetto turistico in quanto, a norma di legge, la responsabilità potrebbe essere a carico del solo vettore aereo. In caso contrario, gli operatori turistici potrebbero essere chiamati a rispondere per migliaia di euro quando il Codice del Turismo permette di individuare esattamente il solo responsabile dei disagi tanto da costringerlo al risarcimento.  Per una analisi del caso, del tutto non impegnativa, restiamo a disposizione alla nostra casella mail: info@studiolegaleturismo.it </p>
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		<title>Volo cancellato easyjet Napoli- Olbia 1 aprile 2022. diritto al risarcimento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il volo 4819 di easyjet, Napoli- Olbia 1 aprile 2022 è stato cancellato senza alcuna apparente motivazione, tale da far propendere per un riconoscimento della compensazione pecuniaria di legge quantificata in Euro 250,00. Invero, la rotta nazionale, di breve distanza, rientra tra i casi in...</p>
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<p>Il volo 4819 di easyjet, Napoli- Olbia 1 aprile 2022 è stato cancellato senza alcuna apparente motivazione, tale da far propendere per un riconoscimento della compensazione pecuniaria di legge quantificata in Euro 250,00. Invero, la rotta nazionale, di breve distanza, rientra tra i casi in cui al singolo passeggero spetterebbe il risarcimento di Euro 250,00 a testa. Ricordiamo che lo stesso è escluso nei soli casi in cui ricorrano circostanze straordinarie documentate, con obbligo ed onere a carico del vettore. Al momento nulla risulterebbe comunicato dalla compagnia inglese. Inoltre, c&#8217;è da considerare che il risarcimento potrebbe ampliarsi sino ad includere le ulteriori spese eventualmente subite dal passeggero a causa della cancellazione del volo; pensiamo a spese dimostrabili che giustificavano il viaggio ormai annullato. Infine, c&#8217;è da valutare se la compagnia aerea abbia prestato un&#8217;assistenza a norma di legge, offrendo un volo verso la destinazione finale &#8220;nel minor tempo possibile&#8221; e &#8220;concordato con il passeggero&#8221;.  Per una analisi del caso, del tutto non impegnativa, restiamo a disposizione alla nostra casella mail: info@studiolegaleturismo.it</p>
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		<title>voli cancellati post covid: diritto al rimborso per i viaggiatori e voucher illegittimi.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 08:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La riapertura del traffico aereo ha evidenziato una prassi sempre crescente: cancellazione di voli prenotati da poche ore e contestuale offerta di voucher e non di rimborso. Sin da subito è apparsa la palese illegittimità della prassi per vari motivi, primo fra tutti il diritto...</p>
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<p>La riapertura del traffico aereo ha evidenziato una prassi sempre crescente: <strong>cancellazione di voli prenotati da poche ore e contestuale offerta di voucher e non di rimborso.</strong> Sin da subito è apparsa la palese illegittimità della prassi per vari motivi, primo fra tutti il diritto al rimborso della prenotazione aerea e l&#8217;illegittima imposizione di un voucher. Tutto ciò ha evidenti applicazioni pratiche, sia per i turisti che hanno effettuato autonome prenotazioni, sia per gli operatori turistici, basti pensare alle agenzie di viaggio che hanno faticosamente ripreso un ritorno alla normalità dopo l&#8217;incubo COVID. I primi campanelli di allarme sono giunti per voli di breve tratta, per i quali le tradizionali compagnie aeree low cost europee, dopo pochi giorni o poche ore dall&#8217;avvenuta prenotazione, hanno incredibilmente comunicato la cancellazione aprendo numerosi interrogativi. Perché rendere disponibili le prenotazioni per poi cancellare il volo? E perché imporre un voucher anziché il rimborso? In questo modo un ritorno alla normalità, con la disperata ricerca di salvare l&#8217;estate 2020 (almeno parzialmente), subisce un altro durissimo colpo. </p>



<p>Procediamo con ordine. </p>



<p><strong>In caso di prenotazioni effettuate dal passeggero aereo, </strong>il Regolamento CE 261/04 impone il diritto al rimborso del titolo di viaggio. In particolare, vagliate e rifiutate le eventuali proposte offerte dal vettore, la cui accettazione è rimessa al passeggero, quest&#8217;ultimo ha diritto al rimborso entro il breve termine di sette giorni. Il dettato normativo degli articoli 5 e 8  non pone alcun dubbio ed è chiaro nel prevedere che sia il passeggero a scegliere tra le varie (eventuali) opzioni proposte. Nessuna menzione vi è di voucher/crediti di volo né alcunché è stabilito in ordine all&#8217;imposizione dello stesso.</p>



<p><strong>Veniamo alle prenotazione effettuate dall&#8217;agente di viaggio.</strong> In questo caso le applicazioni pratiche sono ben più gravose in quanto l&#8217;agente, a norma del codice del turismo, dovrà garantire al proprio cliente i rimedi e le tutele previste proprio dalla normativa interna. Quindi, se da un lato dovrà permettere al proprio cliente di valutare soluzioni alternative, dall&#8217;altro lato non potrà richiedere ulteriori somme per ulteriori e nuovi prenotazioni aeree. In questi casi, il cliente potrà chiedere di poter partire verso la medesima destinazione contrattualizzata oppure valutare nuove e diverse mete offerte ma certamente non è tenuto a versare nuove somme per nuove prenotazioni. In questi giorni si segnalano le costanti rimostranze degli (aspiranti) turisti i quali, conosciuta la cancellazione del volo, sono compatti nel dire: va bene, usiamo i soldi della prenotazione aerea per un altro volo. Ecco, quindi, che l&#8217;agente in veste di organizzatore corre il serio rischio di esporsi personalmente a nuove spese pur di onorare il contratto ed assolvere agli obblighi di legge così come forte è l&#8217;interesse a recuperare e tutelare quella clientela tanto preziosa dopo mesi di Covid. </p>



<p>In entrambi i casi, la pratica commerciale adottata dalle compagnie aeree è gravemente lesiva dei diritti dei passeggeri aerei e chiaramente ostativa ad una rinnovata e fiduciosa ripresa del mercato turistico internazionale.</p>



<p>Come anticipato da giorni, concludiamo con l&#8217;affermare che il voucher eventualmente imposto dalla compagnia aerea sia chiaramente illegittimo, con il pieno diritto al rimborso della prenotazione aerea sia in favore del consumatore che abbia prenotato autonomamente e sia per l&#8217;agente che abbia combinato il pacchetto turistico.</p>



<p></p>



<p></p>
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		<title>Operatori, agenzie, organizzatori di un pacchetto turistico: voucher o rimborso?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 10:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di conversione del D.L. 18/2020 ha risolto definitivamente i dubbi relativi che si erano manifestati con l&#8217;art. 28 del D.L. 9/2020 in ordine alla facoltatività del voucher: è ormai assodato che la scelta tra rimborso somme e voucher è dunque rimessa all&#8217;organizzatore del...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>La legge di conversione del D.L. 18/2020 ha risolto definitivamente i dubbi relativi che si erano manifestati con l&#8217;art. 28 del D.L. 9/2020  in ordine alla facoltatività del voucher: <strong>è ormai assodato che la scelta tra rimborso somme e voucher è dunque rimessa all&#8217;organizzatore del viaggio</strong>.</p>



<p>Ben noti sono gli eventi sviluppatisi in Italia ed in Europa nei mesi di febbraio, marzo ed aprile tali da aver costretto il Governo all’adozione di misure emergenziali che hanno disposto l’assoluto divieto di ogni trasferimento per i cittadini italiani per finalità turistiche.</p>



<p>Con dpcm/D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 il Governo adottava le prime misure emergenziali, poi confermate con successivi D.L., ivi incluso il celeberrimo Decreto “Cura Italia” del 18.03.2020, convertito in legge il 25.04.2020, e i successivi Dpcm del 10 aprile 2020 e Dpcm del 27 aprile 2020.</p>



<p>A causa dei noti eventi relativi alla diffusione del virus Covid-19 (c.d. detto Coronavirus) ed alle misure restrittive adottate dal Governo Italiano e dai vari Paesi Europei, numerosi viaggi venivano interessati da risoluzione contrattuale ex art. 1463 c.c.</p>



<p>Ciò ha innescato un vivace contrasto tra i clienti, aspiranti turisti, che pretendevano la&nbsp;<strong>restituzione integrale dei soldi</strong>, e gli operatori turistici , che invece proponevano&nbsp;<strong>voucher sostitutivi</strong>.</p>



<p> E&#8217; proprio tale situazione che ha reso necessario un intervento chiarificatore del legislatore circa il carattere obbligatorio o facoltativo del voucher, le cui modalità di emissione erano regolate dall&#8217;art. 28 del D.L. 9/2020, oggi abrogato con l&#8217;entrata in vigore della c.d. Legge Cura Italia, che all&#8217;art. 88 bis ne ripropone il contenuto seppur con alcune modifiche.</p>



<p><strong>L’art. 88 bis della legge di conversione del D.L. 18/2020</strong> dispone,  infatti, che i soggetti interessati che si vedano impossibilitati a partire per cause collegate all&#8217;emergenza Coronavirus comunicano al vettore, alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni impeditive entro 30 giorni decorrenti, a seconda delle ipotesi, dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1 ovvero dalla data della prevista partenza.</p>



<p><em>I</em>l vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni da tale comunicazione<em>, &#8220;procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.</em></p>



<p><strong>Giova tuttavia precisare che il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.</strong></p>



<p>L&#8217;emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.</p>



<p></p>
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		<title>RIMBORSO IN CASO DI BAGAGLIO SMARRITO O DANNEGGIATO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel caso in cui il vostro bagaglio risulti essere smarrito, danneggiato o manomesso&#160;avete il diritto ad ottenere un risarcimento ma solo dopo aver seguito quanto richiesto dalla legge e nei tempi indicati. Bisogna recarsi all’ufficio Lost&#38;Found dell’aeroporto, unitamente a biglietto e tagliando della valigia, e...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel caso in cui il vostro bagaglio risulti essere smarrito, danneggiato o manomesso&nbsp;<strong>avete il diritto ad ottenere un risarcimento ma solo dopo aver seguito quanto richiesto dalla legge e nei tempi indicati</strong>.</p>



<p>Bisogna recarsi all’ufficio Lost&amp;Found dell’aeroporto, unitamente a biglietto e tagliando della valigia, e compilare il modulo di reclamo.<br>Ovviamente bisognerà indicare se il bagaglio è al momento smarrito oppure danneggiato.<br>In entrambi i casi al passeggero viene rilasciata la ricevuta con il PIR (Property Irregularity Report).<br>Successivamente occorrerà formalizzare un reclamo teso ad ottenere un rimborso/risarcimento, da inviare sempre in forma scritta ed alla compagnia ad uno dei recapiti indicati.<br>Il fine è ovviamente quello di permettere al turista di ottenere un risarcimento per quanto rubato/danneggiato ed altro.<br>La convenzione di Montreal stabilisce all’art. 31 “Termine presentazione reclami” che:<br>1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2”<br>mentre<br>Tutto ciò comporta che la mancata presentazione del reclamo comporta l’implicita presunzione che il bagaglio non risulta danneggiato, smarrito o che sia stato oggetto di furti.<br>Venendo al secondo comma si legge che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.</p></blockquote>



<p>Ne deriva che:</p>



<ol class="wp-block-list"><li>Il passeggero che abbia subito uno dei casi indicati, deve (dopo aver compilato il PIR) chiedere il risarcimento dei danni entro 7 giorni e sempre in forma scritta. Questo è il caso di un bagaglio che viene consegnato immediatamente al passeggero.;</li><li>Se il bagaglio è- invece smarrito-ritrovato e riconsegnato prima di 21 giorni si ha diritto al rimborso delle spese sostenute in sostituzione degli effetti personali (ma è necessario conservare gli scontrini).</li><li>Dopo 21 giorni, il bagaglio è considerato smarrito ed è possibile chiedere il risarcimento inviando. L’ammontare del rimborso in caso di bagaglio smarrito, danneggiato o distrutto è stabilito dalla Convenzione di Varsavia del 1929 e modificata dalla Convenzione di Montreal del 1999. Per i paesi aderenti alla convenzione, per i voli nazionali e internazionali, in caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli, sia registrati che a mano, il vettore aereo è responsabile fino a 1.167 euro. Per gli Stati che non aderiscono alla Convenzione di Montreal, si ha diritto ad un risarcimento fino a 20 euro per Kg di bagaglio;</li><li>Nel caso di bagaglio consegnato in ritardo in molti credono che il termine non sia quello di 7 giorni bensi quello di 21 giorni in quanto è la stessa Convenzione a parlare di “ritado nella consegna”.</li></ol>



<p><strong>Nei sopra menzionati casi, una volta acquisita tutta la documentazione, non esitate a contattarci. Faremo valere i vostri diritti e vi faremo ottenere il giusto rimborso.</strong></p>
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		<title>Assistenza ad operatori turistici. Covid-19</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 09:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La diffusione del coronavirus ha interessato fortemente tutto il mondo turistico ed il primo quesito che occupa gli operatori turistici è il caso in cui quest&#8217;ultimo sia un organizzatore o un intermediario. Nel primo caso occorre approntare le misure utili all&#8217;operatore ed alla clientela, facendo...</p>
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<p>La diffusione del coronavirus ha interessato fortemente tutto il mondo turistico ed il primo quesito che occupa gli operatori turistici è il caso in cui quest&#8217;ultimo sia un organizzatore o un intermediario.</p>



<p> Nel primo caso occorre approntare le misure utili all&#8217;operatore ed alla clientela, facendo corretta interpretazione ed applicazione del Dpcm del 2.03.2020, art. 28.</p>



<p> Nel secondo caso, occorre assicurare le opportune tutele alla propria clientela. </p>



<p>Da sempre lo studio si occupa di assistere e gli operatori turistici nella gestione delle crisi, aiutandoli nella corretta applicazione delle norme, nell&#8217;applicazione pratica degli strumenti utili e nella gestione dei reclami. </p>



<p>Siamo pronti a coadiuvarvi nella gestione delle prenotazioni aeree, dei voucher emessi dagli organizzatori, redazione dei voucher e consegna alla clientela nonché rapporti con fornitori, compagnie aeree ed istituti scolastici.</p>



<p>Siamo disponibili ad assistere agenzie di viaggi e tour operator!</p>
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		<title>RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PRIMA E DOPO IL CORONAVIRUS.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Melito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 08:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ben prima della diffusione del coronavirus, si contavano numerosi i casi in cui il biglietto aereo acquistato non veniva utilizzato e si poneva il quesito dei casi di rimborso del biglietto aereo. Ed allora, si ha diritto al rimborso del biglietto aereo quando l&#8217;acquirente ha...</p>
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<p>Ben prima della diffusione del coronavirus, si contavano numerosi i casi in cui il biglietto aereo acquistato non veniva utilizzato e si poneva il quesito dei casi di rimborso del biglietto aereo.</p>



<p>Ed allora, si ha diritto al rimborso del biglietto aereo quando l&#8217;acquirente ha rinunciato al viaggio o è stato impossibilitato a viaggiare?</p>



<p>Occorre distinguere tra i singoli casi in quanto il contraente che provi di aver subito un evento/impedimento a volare (o godere di un viaggio) dovrà darne esatta prova.</p>



<p>Ricordiamo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto, negli ultimi anni, un orientamento sicuramente favorevole al consumatore-viaggiatore. Abbiamo, quindi, annoverato casi di rimborsi integrali per: morte di uno dei viaggiatori; meta inospitale e/o irraggiungile .; impossibilità del viaggiatore legata a eventi di congiunti o parenti purché documentabili e molti altri.</p>



<p>Nei suddetti casi, purché provati, il titolare di prenotazione aerea ha diritto al rimborso integrale della somma facendo affidamento sulle norme interne e comunitarie e purché abbia adottato gli opportuni accorgimenti (quando e se ne ha avuto la possibilità!).</p>



<p>In caso contrario, e quindi nel caso in cui non si possa ambire al rimborso integrale della prenotazione, certamente si potranno richiedere al vettore il rimborso delle  tasse aeroportuali, Il rimborso deve essere sempre garantito semplicemente perché si tratta di somme versate dal (futuro) passeggero per il volo. Ad esempio, controlli di sicurezza o controllo/imbarco bagaglio.</p>



<p>E’ ovvio che il no show del contraente, obbliga la compagnia a rimborsare la somma.</p>



<p>Molto sembra essere cambiato con la graduale diffusione del coronavirus e con la pubblicazione di una serie di DPCM. Sul tema del rimborso del biglietto aereo, ciò che interessa al viaggiatore è certamente l&#8217;art. 28 del dpcm del 2.03.2020 con cui è prevista la richiesta al vettore aereo e l&#8217;offerta di quest&#8217;ultimo entro 15 giorni di un voucher di pari valore e della durata di un anno ovvero del rimborso integrale. Sin da subito è apparso evidente che la previsione avrebbe scatenato polemiche vista la deroga alle norme comuni ed alle norme comunitarie. </p>



<p>A meno che non si tratti si servizio facente parte di pacchetto turistico, suggeriamo di insistere nel rimborso della somma e non accettare voucher se non di proprio gradimento. </p>



<p>A tal fine suggeriamo di non accettare altra forma di rimborso (alcuni offrono dei voucher) o sottostare a pratiche in danno del consumatore (altri pretendono di imporre limiti quantitativi; termini e discrezionalità sulla rimborsabilità o meno delle tasse).</p>



<p>Quanto detto non si applica per i pacchetti turistici, per i quali è prevista altra ed espressa previsione con lo strumento dei voucher.</p>



<p>Ricordiamo che la nostra banca dati annovera molteplici provvedimenti, giudiziali e non, assunti contro le compagnie aeree che rifiutavano il rimborso delle tasse aereoportuali.</p>



<p>Contattateci e non fatevi imporre alcuna limitazione dei vostri diritti.</p>
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